Concorsi pasquali

API MiBACT condivide il dissenso manifestato da altre associazioni di categoria per la pubblicazione, a ridosso delle festività pasquali e con un governo dimissionario, del bando per la stabilizzazione di liberi professionisti, assunti come collaboratori nella Segreteria Tecnica di Progettazione del Grande Progetto Pompei (GPP), attraverso una procedura basata solo su titoli e colloquio, senza passare attraverso un concorso pubblico, e per figure professionali (archeologi ed architetti) già previste nel concorso appena espletato.

Nel caso in cui una struttura MiBACT sia dotata di specifica autonomia finanziaria sancita dalla legge e abbia la necessità di rafforzare una propria struttura, come una segreteria tecnica, può anche procedere con assunzioni, ma che siano a tempo determinato e per specifici progetti in corso, ma che non prefigurino diritti a scapito di coloro che hanno regolarmente sostenuto un regolare concorso e attendono l’ assunzione nella posizione di idonei.

API MiBACT, nel ribadire i contenuti della propria nota sul tema del 18/12/2017 in merito agli “Emendamenti natalizi”, ribadisce la propria contrarietà alla procedura, ritenendo che non si possano legittimamente usare soluzioni diverse di assunzione per profili come quello di funzionario dello Stato. Nelle pubbliche amministrazioni si accede solo per concorso pubblico aperto a tutti e sulla base della valutazione delle competenze e dei titoli, non per cooptazione e nemmeno utilizzando modalità che sanno di favoritismo personale.

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Elenchi e professioni – L’intervento di API all’incontro del 16 febbraio

Il 16 Febbraio Assotecnici si è fatta promotrice di un incontro dal titolo “Elenchi e Professioni”, tenutosi a Roma, presso Palazzo Massimo, e che ha visto vari interventi di associazioni professionali e di imprese del settore archeologico.

L’evento ha costituito un importante momento di condivisione delle problematiche che affliggono la nostra categoria, e ha consentito di fare il punto sulla questione dei profili professionali, che attendono ancora di essere normati da un DM che ancora attende di essere emanato.

Qui di seguito l’intervento del nostro presidente, Italo Muntoni:

API-MiBACT ha accolto con piacere l’invito per questa occasione d’incontro sul tema degli “Elenchi e Professioni”, promosso da Assotecnici, che rappresenta una occasione di dialogo fra diverse associazioni del mondo archeologico e delle diverse professioni dei beni culturali, nel solco della lettera aperta che l’Associazione ha inviato nel marzo 2017 ai professionisti, alle imprese e alle società di archeologi.

API-MiBACT ritiene che l’approvazione della L. 110/2014, che introduce anche l’art. 9bis nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia una tappa fondamentale in quanto riconosce la centralità del tema delle competenze, atteso che “gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi… sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze” (art. 9bis) delle diverse figure professionali. Ci si augura infatti che tale questione possa trovare piena attuazione anche all’interno del Ministero, soprattutto in relazione alla necessità che la responsabilità e l’attuazione degli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni archeologici siano affidate al personale tecnico-scientifico specialistico per il settore disciplinare, ponendo un argine alla deriva “olistica” che il MiBACT ha assunto dopo la riforma, in cui sempre più spesso la direzione di musei, parchi, cantieri, lavori strettamente archeologici viene affidata a figure professionali diverse dagli archeologi e non in possesso delle adeguate competenze.

API-MiBACT esprime al contempo il proprio apprezzamento per il metodo utilizzato nel lavoro svolto dalla Direzione generale Educazione e Ricerca per la definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza per la figura professionale degli operatori beni culturali – nel caso specifico, degli archeologi – che, come suggerito dall’art. 2 della legge stessa, ha previsto il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, tra cui le associazioni di categoria. Ovviamente si resta in attesa di conoscere i risultati di questo lavoro, arricchito dai contributi di tutti i soggetti coinvolti, auspicando che possa essere trovata una sintesi alta tra le diverse esigenze e richieste manifestate. Dispiace che un simile coinvolgimento della componente tecnico-scientifica del MiBACT non si sia invece verificato, nonostante le rinnovate richieste di incontro e di dialogo formulate anche da API-MiBACT in rappresentanza dei propri iscritti, nella fase particolarmente complessa che la radicale riorganizzazione della struttura centrale e periferica del Ministero ha inevitabilmente comportato.

API-MIBACT esprime la propria profonda preoccupazione per il fatto che, ad oltre un anno dalla conclusione della consultazione avviata dalla DG-ER, il regolamento della L. 110/2014 non abbia ancora trovato una definitiva formalizzazione. Oltre a vanificare l’efficacia della legge sui professionisti, ciò comporta la mancanza di un coordinamento con le altre normative di settore, a partire dal DM 154/2017 relativo al “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”, che contiene indicazioni significativamente diverse in ordine al profilo dell’archeologo:

  • L’art. 13 del DM 154 specifica infatti al comma 3, tra i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici delle imprese per lavori relativi alla categoria OS25, il possesso dei titoli di cui all’art. 25, c. 2 del Codice degli Appalti, al momento l’unica definizione dell’archeologo rinvenibile nella normativa, cui si aggiunge al comma 4 il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali.
  • Solo all’art. 22 del medesimo DM 154, in merito alla Progettazione, direzione lavori e attività accessorie, si precisa che questepossono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all’articolo 9 -bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un’esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento”, richiamando in maniera esplicita elenchi e profili oggetto della presente iniziativa.
  • Definizione forse ancora più generica si rinviene invece all’art. 25, in merito al collaudo di dei lavori riguardanti i Beni Culturali dove si precisa, al comma 4 che “Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento”.

In conclusione, API-MiBACT ritiene indispensabile che si giunga al più presto alla pubblicazione del regolamento, che potrebbe finalmente assicurare:

  • la valorizzazione delle competenze di carattere tecnico-scientifico, come già anticipato, intese come summa di formazione, esperienze ed abilità;
  • la definizione del carattere strettamente professionale del lavoro dell’archeologo, rimasto finora privo di una precisa regolamentazione, che non solo darà finalmente dignità a chi opera nel campo, ma sgombrerà anche il campo dalle attività dilettantistiche che mettono a rischio la conoscenza e la tutela del patrimonio archeologico;
  • l’istituzione di elenchi nazionali, informati a criteri certi e principi di pubblicità e trasparenza, a cui potranno attingere tanto gli uffici ministeriali quanto le stazioni appaltanti e i committenti per conferire gli incarichi relativi agli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, che auspicabilmente ridurrà i margini di discrezionalità e, talvolta, di arbitrarietà delle scelte.

Al tempo stesso, si osserva che la definizione dei requisiti professionali e degli elenchi costituisce soltanto il primo, importante passo di un processo che, per dirsi pienamente compiuto, dovrà garantire:

  • l’efficacia e la piena operatività degli elenchi (diversamente da quanto accaduto negli anni passati per gli elenchi previsti dalla legge sull’archeologia preventiva);
  • l’effettiva rispondenza del livello delle figure professionali impiegate (Archeologo di I, II, III fascia) al grado di complessità dell’attività da svolgere, soprattutto nei lavori a committenza privata;
  • il raggiungimento nelle tariffe professionali di un compenso equo e coerente alla definizione di diversi livelli di competenza, presupposto indispensabile per superare da un lato l’attuale deregulation del mercato e garantire dall’altro elevati standards qualitativi nella conduzione dei cantieri archeologici e nella redazione della documentazione di scavo.

Palazzo massimo 2