Considerazioni sui Responsabili d’Area nelle SABAP

Diciamo la verità. Seppur impegnati ad analizzare i risvolti della procedura di mobilità appena iniziata, da tempo sentiamo la necessità di commentare l’avvenuta pubblicazione di un documento ministeriale che spiegasse urbi et orbi compiti e funzioni dei responsabili delle aree funzionali nelle Soprintendenze, aree introdotte come novità assoluta nella faticosa riorganizzazione del Ministero, ed in particolare nella cosiddetta “fase 2” iniziata col D.M. 44/2016. Il documento in esame è la circolare 22 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, successivamente integrata dalla 27.

 

Due parole sugli ultimi 10 mesi…

In effetti, sono passati molti mesi, dopo che gli organi centrali del Ministero hanno ordinato ai nuovi Soprintendenti unici (in carica dall’11 luglio) di nominare -previa selezione interna- i responsabili di area previsti dal DM 44/2016, prima di conoscere compiti e funzioni dei responsabili d’area. Giova ricordare che i Soprintendenti, vista l’assoluta mancanza di indicazioni sui compiti e le funzioni dei futuri responsabili, hanno di fatto interpretato in modo autonomo la natura di tale responsabilità. E altro non potevano fare. Ciò, però, ha comportato situazioni palesemente differenti in ogni Soprintendenza, sulle quali non ci dilungheremo, se non per ricordare che, in taluni casi, gli uffici non disponevano di personale sufficiente a coprire gli incarichi di responsabili delle 7 aree previste, in altri sono stati affidati gli incarichi a prescindere dal profilo tecnico, in altri ancora non sono stati affidati a causa di “interpello” deserto (ad esempio, in mancanza proprio di indicazioni su compiti e responsabilità amministrative, gli archeologi delle neonate 3 soprintendenze venete hanno scelto di non partecipare all’interpello, di fatto aprendo la strada per l’avocazione a sé del ruolo da parte dei 3 soprintendenti.

Tuttavia, pur in questa fluida situazione, i responsabili di area insieme ai loro colleghi hanno lavorato, in modo anche decisamente faticoso, per tentare di garantire quella continuità amministrativa tanto voluta e sbandierata dall’Amministrazione centrale dopo l’11 luglio. E per garantire un generale supporto (forse anche emotivo…!) ai vecchi-nuovi Soprintendenti, di fatto diventati “olistici” per decreto.

 

La circolare 22, la 27 e i nuovi orizzonti

Lo scopo della circolare 22 è di fornire il contenuto su cui lavorare agli attuali e ai futuri responsabili delle aree funzionali; tuttavia, appare subito chiaro, fin dalla prima lettura, che la circolare nasce zoppicante, poiché -a fronte delle indicazioni contenutistiche- specifica bene che la definizione dei compensi è ancora in discussione e dovrà essere sottoposta a contrattazione sindacale su base nazionale. Ma quindi: si applica subito oppure no? E la risposta -secondo logica- dovrebbe essere NO. Eppure, con la successiva circolare 27 (in particolare si legga il punto 5), il Ministero ritiene subito operative le nuove disposizioni!

Tornando alla 22, l’obiettivo è comunque dichiarato: “al fine di rendere omogeneo il nuovo modello organizzativo in tutta l’amministrazione periferica afferente alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio”, vengono precisati i compiti e le funzioni dei responsabili di area, “sentite le OO.SS. al tavolo nazionale del 13 aprile 2017”.

E qui cominciano ad emergere dei dubbi: possibile che le OO.SS. non abbiano nulla da dire in merito alla palese contraddizione tra l’aver dettagliato in modo anche pesante alcuni compiti e l’assoluta mancanza di certezze sui compensi economici e sul possibile conflitto tra le nuove “figure professionali” e i profili previsti dal mansionario in vigore nel Ministero?

Inoltre: possibile che ancora una volta, pretendendo di “rendere omogeneo il modello organizzativo”, vengano tenuti in disparte osservazioni, suggerimenti e quant’altro forniti dai tecnici del Ministero che quotidianamente si confrontano con i problemi di organizzazione del lavoro?

Comunque sia… sappiamo ora che “l’articolazione in aree funzionali ha lo scopo di supportare il Soprintendente nell’esercizio delle funzioni di tutela nel territorio di competenza” e che tale organizzazione “per aree tematiche” integra la “tradizionale organizzazione topografica”; tuttavia pare che non ci si renda conto che invece di integrare l’organizzazione topografica e le procedure amministrative, in realtà quella nuova tende forse più a creare dei comparti stagni. Ma sicuramente ci sbagliamo noi…

 

Veniamo a quelli che, secondo noi, sono aspetti decisamente problematici:

 

  1. In generale, l’assoluta novità è che il responsabile di area -salvo disposizione diversa del Soprintendente- sarà anche Responsabile del Procedimento di tutte le istruttorie della sua area, di fatto assumendo oneri e onori. Ma soprattutto oneri; per questo, i compensi previsti (che peraltro dovrebbero essere retro-attivi…, visto il ruolo di “responsabilità” iniziato a fine agosto 2016 in molte Soprintendenze) dovranno garantire una giusta remunerazione, non solo per i carichi di lavoro generale, ma anche per compensare le spese delle coperture assicurative che i responsabili di area dovranno sostenere. Ci si chiede in quale modo i responsabili d’area potranno effettivamente svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento per tutte le istruttorie dei funzionari dell’area di riferimento?! a fronte delle pesanti carenze di organico, che permarranno anche dopo il completamento del concorso in atto, come potranno i responsabili d’area mantenere i propri incarichi territoriali?

Insomma, nello stato in cui versano attualmente le Soprintendenze ci pare persista la mancanza delle minime garanzie per assumere o comunque sostenere questa responsabilità.

 

  1. Il testo della circolare entra poi nel merito delle funzioni dei vari responsabili, che sarebbe troppo lungo ed inutile elencare qui in dettaglio. Salta tuttavia agli occhi la decisa sproporzione tra i compiti del responsabile dell’area Organizzazione e Funzionamento e gli altri; pur supportato dai “responsabili delle unità organizzative amministrative dell’ufficio” (se presenti…!), dovrebbe curare tutte le procedure di gestione generale, dalle pulizie agli atti dell’Art Bonus, dal coordinamento del centralino e portineria alle interrogazioni parlamentari.

Ci chiediamo davvero quali siano state le informazioni in possesso di chi ha concordato il testo della circolare in merito alla reale situazione organizzativa degli uffici.

Peraltro ci sfugge il motivo per il quale, fra i vari incarichi, il responsabile di area sopra descritto non abbia alcuna voce in capitolo sull’importantissimo aspetto della contabilità generale degli uffici (aspetto che è letteralmente sparito dalla circolare; che sia un modo sottile per dire che gli uffici non avranno più una loro contabilità?).

 

  1. Per quanto concerne, invece, le funzioni dei responsabili delle aree tecniche in generale (ma bisogna prima augurarsi che via sia il personale in grado di coprirle tutte…), i compiti appaiono più equilibrati fra di loro e abbastanza definiti, anche se permangono alcuni dubbi. Ad esempio: i responsabili di area hanno anche la titolarità dei rapporti con gli esterni per le tematiche relative alla propria area di competenza? Se sì, di che tipo? Inoltre, se hanno il compito di coordinarsi con i responsabili di altre aree per concludere un’istrutturia di tipo misto, chi ha la titolarità della responsabilità del procedimento? Noi speriamo che le risposte dei dirigenti non siano discrezionali ma il più possibile omogenee sul territorio. Immaginiamo che al Soprintendente rimanga la facoltà di decidere l’interesse prevalente e dunque la titolarità di cui sopra.

 

  1. A fronte delle competenze che gli vengono attribuite e soprattutto della grande responsabilità di cui sopra, un dubbio permane insoluto: in situazioni particolarmente delicate e complesse quale sarà l’effettivo peso del giudizio tecnico di un coordinatore rispetto alle scelte del Dirigente, ovviamente nei settori non di specifica competenza tecnica del Soprintendente? Qualora si dovesse arrivare ad una divergenza di opinioni profonda e non sanabile, la scelta rimarrebbe in capo al Soprintendente? O potrebbe invece essere possibile per il coordinatore d’area chiedere l’espressione in merito del CO.RE.PA.CU. o, meglio ancora, trattandosi di problematiche di carattere tecnico, della Direzione Generale ed in particolare del Servizio di riferimento specifico?

 

  1. Ancora, non avremmo mai voluto leggere, in chiusura dei compiti di ciascun responsabile d’area tecnica, la formula: “ (Assicura il coordinamento per…) ogni altro compito affidato alla Soprintendenza in base al Codice e alle norme vigenti in relazione all’area tecnica di competenza”: espressione generale quanto basta sia per contraddire il proposito stesso della circolare sia per legittimare ogni più ampia interpretazione della formula stessa.

 

  1. Una cosa è certa, o così ci sembra perché ben conosciamo il contesto in cui lavoriamo: i responsabili delle aree di tipo tecnico, ed in particolare architetti, archeologi e storici dell’arte, difficilmente potrebbero sostenere anche il carico di responsabilità della tutela di un determinato comparto territoriale, come attualmente stanno invece facendo. Il territorio verosimilmente dovrebbe essere lasciato agli altri funzionari… In presenza di una macchina amministrativa in perfetta efficienza, completa nei suoi organici, fornita di mezzi e risorse adeguati, i Soprintendenti e i responsabili di area potrebbero certamente avvalersi del contributo di altro personale, specificamente individuato (in qualità di sub-coordinatore o di altro) per la gestione di temi specifici: pensiamo, ad esempio, alla necessità imposta dal recente DPR 31/2017 (Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica) di individuare un referente unico delle procedure semplificate; pensiamo altresì agli attuali incarichi di coordinamento per i vari settori cronologici dell’archeologia o per l’archeologia subacquea o per i siti Unesco (ma analoghi incarichi esistono nel comparto della tutela monumentale e paesaggistica).

Tant’è. Ripetiamo: tutto si potrebbe fare.

Ma non in questo momento storico. Non in un momento in cui gli uffici annaspano alla ricerca di personale, mezzi, risorse. Non ora, senza aver concluso la procedura di mobilità appena iniziata, senza aver concluso l’assunzione dei vincitori del concorso in essere.

 

  1. Gli interpelli svoltisi in tutta fretta alla fine di agosto dello scorso anno sono stati effettuati senza certezze né sui “contenuti” degli incarichi che si andavano ad attribuire né sulle effettive dotazioni organiche di ciascun ufficio; rispondevano ad esigenze di emergenza e dovevano esaurirsi all’inizio di questo anno, se non fosse stato per una proroga de imperio certamente motivata dal perdurare della situazione di “temporaneità” che continua a contraddistinguere l’organizzazione degli uffici. La circolare 27 ha stabilito che, qualora le condizioni lavorative di cui alla circolare 22 non siano accettate dagli attuali responsabili d’area, essi dovranno formalizzare al Soprintendente la propria rinuncia all’incarico. Sicuramente chiaro; ci piacerebbe tuttavia sapere se a questi responsabili d’area “rinunciatari” sarà comunque fornita una indennità -come sarebbe giusto- per il lavoro fin qui svolto.

 

  1. Sarebbe opportuno, inoltre, che venissero meglio definiti i criteri di selezione degli stessi, in modo da rendere le procedure omogenee sul territorio nazionale. Innanzi tutto, fra i criteri tuttora validi (ed esplicitati in occasione del primo interpello, con circolare 10-2016 della stessa Direzione Generale), ci sembra doveroso correggere quanto meno il punto 1, nel quale è richiesto di indicare l’esperienza e le competenze professionali con particolare riferimento all’area richiesta e l’eventuale possesso del profilo di settore. Non si capisce come si possano utilizzare i termini particolare al posto di esclusivo ed eventuale al posto di effettivo, visto che l’intento dichiarato è quello che i responsabili debbano essere una figura specifica di supporto tecnico-scientifico al Soprintendente per ogni area individuata.

Ci permettiamo inoltre di osservare che, vista la complessità dei ruoli e dei carichi di responsabilità, sarebbe opportuno che la selezione non fosse lasciata in capo al solo Soprintendente, ma che venisse creata una apposita commissione composta da Soprintendenti afferenti ai diversi settori tecnici (archeologia, architettura/paesaggio, storia dell’arte)

 

In conclusione

Tutto ciò premesso la nostra associazione chiede urgenti chiarimenti a codesta DG in merito a:

 

  • il modo in cui i coordinatori d’area dovranno effettivamente svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento di tutti i procedimenti relativi alla specifica area di competenza sul territorio;
  • le modalità di risoluzione di eventuali importanti e insanabili divergenze tra il parere tecnico del coordinatore e del Soprintendente di cui sopra;
  • criteri e modalità di selezione dei responsabili d’area: in particolare sulla necessità di possedere il profilo professionale per l’area richiesta;
  • tempistiche certe per l’accordo sulla retribuzione economica nonché adeguatezza della stessa al carico di responsabilità.

 

Alla fine non possiamo che chiederci: era veramente necessario tutto ciò? A un anno dall’entrata in vigore delle Soprintendenze uniche, la macchina burocratica stenta ancora ad entrare a regime e, invece che procedere verso un’auspicata semplificazione, si rende necessario rivedere l’articolazione degli uffici con soluzioni improbabili e problematiche. Questo perché, a fronte del tanto decantato “olismo”, le competenze necessarie a dare sostanza all’atto amministrativo non possono che essere tecniche e specialistiche.

Non conveniva forse che i responsabili di area fossero figure dirigenziali intermedie, adeguatamente riconosciute sia sul piano professionale che sul piano economico ?

Continuando ad auspicare un generale ripensamento della riforma, chiudiamo questo nostro modesto contributo augurando buon lavoro a tutti coloro (Soprintendenti e Responsabili di Area) che vorranno caparbiamente continuare a coordinare il coordinabile in questa nebbia persistente che offusca il nostro mestiere.

 

 

10 luglio 2017                                                                                  Archeologi Pubblico Impiego (API) – MiBACT